Le regole per la gestione della raccolta differenziata ed i rifiuti in generale, come previsto dalla normativa nazionale attraverso il testo unico ambientale, d.lgs. n.152/2006 e come specificatamente regolato attraverso il Regolamento Comunale, rappresentano un dovere da parte dell’utente, la cui mancata osservanza pone il trasgressore in condizione di commettere un reato perseguibile per legge.
La competenza dei controlli ambientali è ampia ed esercitata da vari organi pubblici, l’art.37 comma 1 del Regolamento Comunale afferma che: “Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali, ai coordinatori del Gestore del servizio , agli ispettori ecologici a servizio del Gestore del servizio, ai funzionari delle Unità Sanitarie Locali e ad altri soggetti all’uopo muniti di specifica delega/autorizzazione”.
All’azione sanzionatoria esercitata dal Corpo di Polizia Municipale si affianca, propedeuticamente alla stessa, un’attività di controllo esercitata dagli Ispettori Ecologici a servizio del gestore, i quali hanno compiti di vigilanza, procedono ad ispezioni e ad ogni altra operazione tecnica finalizzata all'accertamento delle violazioni.
I controlli vengono effettuati anche con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di video sorveglianza.
Le sanzioni vanno da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e sono definite dall’art.38 del Regolamento Comunale di cui si riporta di seguito il comma 3 che contiene l’elenco delle violazioni e delle rispettive sanzioni
a) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta, quali a titolo di esempio: mancata differenziazione dei rifiuti, conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, mancato utilizzo di idonei contenitori, conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, mancato ritiro del rifiuto non correttamente conferito e non ritirato dal Gestore del servizio, etc., secondo quanto disposto dal presente Regolamento: da € 50,00 a € 500,00;
b) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, secondo quanto disposto dall’art. 4 del presente Regolamento: da € 25,00 a € 300,00;
c) mancato utilizzo posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile in occasione di feste pubbliche e sagre, secondo quanto disposto dall’art. 4 del presente Regolamento: da 100,00 € a 500,00 €;
d) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati secondo quanto disposto dall’art. 5 del presente Regolamento: da € 100,00 a € 200,00 se non pericolosi e da € 200,00 a € 500,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
e) mancato ritiro dei kit per la raccolta differenziata, secondo quanto disposto dall’art. 9 del presente Regolamento: € 100,00 a decorrere da 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, a seguito della richiesta di ritiro dei KIT contestuale alla comminazione dell’ammenda, l’utente sarà tenuto al ritiro entro 30 gg dall’avvenuto ricevimento dell’atto. Decorso infruttuosamente tale secondo termine la sanzione verrà raddoppiata;
f) collocazione di contenitori per la raccolta domestica su suolo pubblico, pur in presenza di aree pertinenziali, secondo quanto disposto dall’art. 9 del presente Regolamento: € 300,00;
g) collocazione di contenitori per la raccolta non domestiche su suolo pubblico, pur in presenza di aree pertinenziali, secondo quanto disposto dall’art. 9 del presente Regolamento: da € 400,00;
h) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell’ambito di fiere e manifestazioni, secondo quanto disposto dall’art. 12 del presente Regolamento: da € 100,00 a € 500,00;
i) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso i centri comunali di raccolta, quali a titolo di esempio: conferimento non differenziato, deposito all’esterno dei contenitori, etc., secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Regolamento: da € 25,00 a € 100,00;
j) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, secondo quanto disposto dall’art. 22 del presente Regolamento: da € 100,00 a € 495,00;
k) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del presente Regolamento: da € 50,00 a € 200,00;
l) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell’ambito di luna park, circhi e spettacoli viaggianti, secondo quanto disposto dall’art.24 del presente Regolamento: da € 150,00 a € 500,00;
m) violazione delle prescrizioni di cui alla pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private, nonché dei terreni non edificati, secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del presente Regolamento: da € 200,00 a € 500,00;
n) per la mancata pulizia dei posteggi da parte dei concessionari occupanti di posti vendita nei mercati, di cui all’art. 27 del presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Mercati e delle Fiere;
o) violazione delle prescrizioni stabilite per le aree occupate da esercizi pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 28 del presente Regolamento: da € 50,00 a € 200,00;
p) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, secondo quanto disposto dall’art. 29 del presente Regolamento: da € 50,00 a € 250,00;
q) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, secondo quanto disposto dall’art. 30 del presente Regolamento: da € 100,00 a € 500,00;
r) scorretto conferimento e separazione dei rifiuti da parte del condominio, in accordo alle modalità previste dal presente Regolamento: da € 50,00 a € 300,00.
In caso di atti dolosi o colposi da parte dell’utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all’addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
Si ricorda infine che, secondo il disposto art.256, c.3 del DLgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente), chiunque realizza e gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con ammenda da €2.600 a € 26.000. In caso di rifiuti pericolosi, la pena è raddoppiata.
La categoria “Rifiuti pericolosi” raccoglie principalmente i rifiuti prodotti da particolari Utenze Non Domestiche.
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